Periodo notturno e lavoratore notturno
L’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che vanno tenute distinte.
- Periodo notturno (lett. d): un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. La legge lascia al CCNL la collocazione esatta; la quasi totalità dei contratti sceglie dalle 22 alle 6, alcuni dalle 21 alle 5 o dalle 23 alle 7.
- Lavoratore notturno (lett. e): chi svolge durante il periodo notturno almeno tre ore del proprio orario giornaliero in modo normale, oppure almeno una parte del suo orario secondo le norme del CCNL, e comunque chi lavora di notte per almeno 80 giorni lavorativi l’anno (in proporzione per il part-time).
La distinzione conta perché le tutele più forti, limite di 8 ore, visite mediche, diritto al trasferimento al lavoro diurno per inidoneità, riguardano il lavoratore notturno, mentre la maggiorazione del CCNL spetta per ogni ora collocata nel periodo notturno, anche a chi fa una sola notte al mese. Un impiegato che chiude una volta alle 23 ha due ore notturne da maggiorare, ma non è lavoratore notturno.
Limiti e tutele di legge
| Regola | Contenuto | Articolo |
|---|---|---|
| Durata massima | 8 ore in media nelle 24, con periodo di riferimento fissato dal CCNL (in mancanza, la settimana lavorativa) | art. 13, c. 1 |
| Introduzione | Consultazione preventiva delle rappresentanze sindacali; il CCNL stabilisce i requisiti e le modalità | art. 12 |
| Sorveglianza sanitaria | Visita medica preventiva e periodica almeno ogni due anni a carico del datore di lavoro; in caso di inidoneità, assegnazione al lavoro diurno | art. 14 e 15 |
| Chi non può essere obbligato | Lavoratrici in gravidanza e fino a un anno di età del bambino (divieto assoluto); genitori di figli sotto i 3 anni, genitore unico con figli sotto i 12, chi assiste un disabile grave (facoltà di rifiuto) | art. 11, c. 2; D.Lgs. 151/2001, art. 53 |
| Minori | Vietato il lavoro notturno, salvo eccezioni per lo spettacolo e l’apprendistato artistico | L. 977/1967, art. 15 |
| Riposi | Le 11 ore di riposo giornaliero e le 24 settimanali valgono anche per i turni di notte | art. 7 e 9 |
| Riduzioni e compensazioni | Riduzione dell’orario e maggiorazione retributiva affidate ai contratti collettivi | art. 13, c. 3 |
Per le mansioni particolarmente rischiose, individuate dal CCNL, il limite di 8 ore è assoluto nelle 24 ore e non una media. Le violazioni sono sanzionate con ammende a carico del datore di lavoro (art. 18-bis), ma non toccano il diritto del lavoratore alla retribuzione delle ore svolte.
Le maggiorazioni dei contratti collettivi
| CCNL | Notturno ordinario (turno) | Notturno non a turni | Straordinario notturno | Note |
|---|---|---|---|---|
| Terziario (Confcommercio) | 15 % | 15 % | 50 % | Per le ore tra le 22 e le 6 |
| Metalmeccanici industria | 20 % (turno a tre squadre) | 35 % | 50 % | Festivo notturno 60 %, straordinario festivo notturno 75 % |
| Pubblici esercizi e turismo | 25 % | 25 % | 60 % | Periodo 24–6 in alcuni comparti |
| Sanità privata (AIOP, ARIS) | indennità fissa per notte | — | 50 % | Indennità in cifra, non in percentuale |
| Cooperative sociali | indennità oraria fissa | — | 50 % | Importo orario in euro aggiornato con il rinnovo |
| Logistica e trasporto | 30 % | 30 % | 50 % | Periodo 22–6 |
| Vigilanza privata | indennità per ora notturna | — | 50 % | Importo in cifra |
| Lavoro domestico (conviventi) | — | 20 % sulle ore tra le 22 e le 6 | 50 % | Assistenza notturna con proprie tabelle |
Alcuni contratti pagano una percentuale sulla paga oraria, altri un’indennità fissa per ora o per notte, aggiornata a ogni rinnovo; la sanità e le cooperative usano quasi sempre il secondo sistema. Dove il turno notturno è strutturale, la percentuale del notturno ordinario è più bassa di quella del lavoro notturno occasionale, perché il turnista ha già l’indennità di turno. Le maggiorazioni per notturno, straordinario e festivo non si cumulano: si applica la voce prevista per la combinazione, per esempio 75 % per straordinario festivo notturno nei metalmeccanici.
Esempi di calcolo
- Turno 22–6 in fabbrica, metalmeccanico a 1 800 € lordi. Paga oraria 1 800 ÷ 173 = 10,40 €. Otto ore interamente notturne con il 20 % del turno: 8 × 10,40 × 0,20 = 16,64 € di maggiorazione per notte, 332,80 € per 20 notti.
- Chiusura serale nel commercio, 18–23 con mezz’ora di pausa. Dalle 22 alle 23 è un’ora notturna: 10,71 € × 15 % = 1,61 € di maggiorazione. Il resto della serata è ordinario.
- Straordinario notturno. Un turno 14–22 prolungato fino alle 24 nel Terziario: le due ore oltre l’orario sono straordinario notturno al 50 %, 2 × 10,71 × 1,50 = 32,13 €, non 15 % più 15 %.
- Turno a cavallo delle 22. Dalle 16 alle 24 con pausa dalle 20 alle 20:30: sei ore ordinarie e due notturne (22–24). Il calcolo delle ore lavorate separa le ore notturne automaticamente con il periodo 22–6 e applica la percentuale che inserisci.
Fisco e contributi, pensione
Le maggiorazioni per lavoro notturno sono retribuzione a tutti gli effetti, soggette a contributi e IRPEF; dal 2025 un’imposta sostitutiva del 5 % si applica alle maggiorazioni notturne e festive dei dipendenti del turismo e dei pubblici esercizi con reddito fino a 40 000 €, nei limiti della norma vigente. Per la pensione, il lavoro notturno a turni con almeno 6 ore tra la mezzanotte e le cinque per almeno 64 notti l’anno, o almeno 3 ore per l’intero anno, rientra tra i lavori usuranti del D.Lgs. 67/2011, con accesso anticipato alla pensione a condizioni che dipendono dagli anni di esposizione e dalle notti svolte. La domanda si presenta all’INPS con la documentazione del datore di lavoro, che è tenuto a comunicare annualmente i lavoratori notturni.
Domande frequenti
Quali sono gli orari del lavoro notturno?
Per legge il periodo notturno sono almeno sette ore consecutive che comprendono l’intervallo tra mezzanotte e le cinque; i contratti collettivi lo fissano, quasi sempre dalle 22 alle 6. Ogni ora lavorata in quel periodo è notturna e dà diritto alla maggiorazione del CCNL, anche per chi lavora di notte una sola volta.
Chi è considerato lavoratore notturno?
Chi svolge normalmente almeno tre ore del proprio orario giornaliero nel periodo notturno, o chi lavora di notte per almeno 80 giorni l’anno, ridotti in proporzione per il part-time (art. 1, c. 2, lett. e, D.Lgs. 66/2003). Al lavoratore notturno si applicano il limite di 8 ore medie, le visite mediche e la tutela in caso di inidoneità.
Quanto si paga il lavoro notturno?
Dipende dal contratto collettivo: 15 % nel commercio, 20 % per il turno a squadre nei metalmeccanici e 35 % per il notturno non a turni, 25 % nel turismo, 30 % nella logistica; sanità e cooperative pagano un’indennità fissa per ora o per notte. Lo straordinario notturno vale di norma il 50 %. La legge non fissa alcuna percentuale.
Quante ore si possono lavorare di notte?
Otto in media nelle 24 ore per il lavoratore notturno (art. 13 D.Lgs. 66/2003), calcolate sul periodo di riferimento del CCNL o, in mancanza, sulla settimana. Per le lavorazioni a rischio elevato individuate dal contratto il limite di otto ore è assoluto. Restano dovuti il riposo di 11 ore e quello settimanale di 24.
Chi può rifiutare il lavoro notturno?
Le lavoratrici dal momento dell’accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno del bambino non possono essere adibite al lavoro notturno. Possono rifiutarlo la madre o il padre di un figlio sotto i 3 anni, il genitore unico con figlio sotto i 12 anni e chi assiste un familiare disabile grave (art. 11 D.Lgs. 66/2003; art. 53 D.Lgs. 151/2001).
Il lavoro notturno dà diritto alla pensione anticipata?
Sì, come lavoro usurante ai sensi del D.Lgs. 67/2011, per chi lavora a turni con almeno 6 ore tra mezzanotte e le cinque per almeno 64 notti l’anno, o almeno 3 ore nel periodo notturno per tutto l’anno. I requisiti di età e contributi sono ridotti in misura legata alle notti svolte; la domanda va all’INPS con la certificazione del datore di lavoro.
Le maggiorazioni notturne sono tassate?
Sì, come la retribuzione ordinaria, con contributi e IRPEF. Fa eccezione la tassazione agevolata al 5 % introdotta per le maggiorazioni notturne e festive nel turismo e nei pubblici esercizi, limitata ai redditi fino a 40 000 € e soggetta a proroga annuale; va verificata per l’anno in corso.
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