Cosa stabilisce la legge
| Regola | Contenuto | Articolo |
|---|---|---|
| Definizione | Lavoro prestato oltre l’orario normale, 40 ore settimanali o il minore orario fissato dal CCNL | art. 1, c. 2, lett. c) e art. 3 |
| Limite annuo | 250 ore per lavoratore, salvo diversa disciplina del contratto collettivo | art. 5, c. 3 |
| Consenso | Necessario l’accordo del lavoratore se il CCNL non regola lo straordinario; casi eccezionali e di forza maggiore esclusi | art. 5, c. 3 e 4 |
| Retribuzione | Computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi, che possono prevedere riposi compensativi in alternativa o in aggiunta | art. 5, c. 5 |
| Durata massima | 48 ore medie settimanali, straordinario compreso, su 4 mesi (6 o 12 per CCNL) | art. 4 |
| Riposi | 11 ore consecutive ogni 24; 24 ore ogni 7 giorni | art. 7 e 9 |
| Esclusi | Dirigenti, personale direttivo, lavoratori con orario non misurabile | art. 17, c. 5 |
Il punto decisivo è il comma 5 dell’art. 5: la legge rinvia ai contratti collettivi per la misura della maggiorazione. Non esiste quindi un «25 % di legge»: esiste il 25 % dei metalmeccanici, il 15 % del commercio, il 30 % del turismo. Dove non c’è CCNL applicabile, la giurisprudenza riconosce comunque una maggiorazione, di norma prendendo a riferimento il contratto del settore più affine.
Le percentuali contratto per contratto
| CCNL | Feriale diurno | Notturno (straord.) | Festivo | Festivo notturno | Divisore |
|---|---|---|---|---|---|
| Terziario, distribuzione e servizi (Confcommercio) | 15 % dalla 41ª alla 48ª ora, 20 % oltre | 50 % | 30 % | 50 % | 168 |
| Metalmeccanici industria (Federmeccanica) | 25 % prime 2 ore, 30 % successive | 50 % | 55 % | 75 % | 173 |
| Metalmeccanici artigianato | 25 % | 55 % | 45 % | 60 % | 173 |
| Pubblici esercizi, ristorazione, turismo | 30 % | 60 % | 60 % | 75 % | 172 |
| Edilizia industria | 35 % | 45 % | 50 % | 60 % | 173 |
| Studi professionali | 15 % fino alla 48ª ora, 20 % oltre | 50 % | 30 % | — | 173 |
| Cooperative sociali | 15 % | 50 % | 50 % | 60 % | 165 |
| Logistica e trasporto merci | 30 % | 50 % | 50 % | 60 % | 168 |
Tre regole valgono quasi ovunque. Le maggiorazioni non si cumulano: per un’ora straordinaria, notturna e festiva si applica l’unica percentuale prevista per quella combinazione, non la somma delle tre. La base è la paga oraria del livello, stipendio mensile diviso il divisore, comprensiva degli elementi fissi che il contratto indica (minimo, contingenza, scatti) e non dei premi variabili. Le prime ore della settimana o della giornata possono avere una percentuale più bassa delle successive: il Terziario cambia aliquota alla 48ª ora settimanale, i metalmeccanici alla terza ora giornaliera.
Esempio completo: metalmeccanico, 1 800 € lordi
- Paga oraria: 1 800 € ÷ 173 = 10,40 €.
- Lunedì e martedì 2 ore di straordinario ciascuno: 4 ore × 10,40 € × 1,25 = 52,02 €.
- Mercoledì 3 ore: le prime 2 al 25 % (26,01 €), la terza al 30 % (13,53 €), totale 39,54 €.
- Sabato festivo, 4 ore al 55 %: 4 × 10,40 € × 1,55 = 64,50 €.
- Straordinario del mese: 52,02 + 39,54 + 64,50 = 156,06 € lordi, che si aggiungono ai 1 800 € e alle altre voci.
Le stesse 11 ore nel Terziario, con paga oraria 1 800 ÷ 168 = 10,71 € e tutte entro la 48ª ora settimanale, valgono 7 × 10,71 × 1,15 + 4 × 10,71 × 1,30 = 86,26 + 55,71 = 141,97 €. Il calcolo degli straordinari sopra accetta percentuali diverse per due fasce; per combinazioni più complesse conviene una riga per tipo di ora.
Banca ore, riposi compensativi e forfait
La banca ore è prevista da molti CCNL come alternativa al pagamento: le ore oltre l’orario vengono accantonate e godute come permessi, mentre nel mese viene liquidata la sola maggiorazione. Il contratto fissa il termine per il recupero, spesso 6 o 12 mesi, e stabilisce che le ore non recuperate vengano pagate. Nel calcolatore la quota in busta paga si ottiene inserendo come coefficiente la sola maggiorazione, 0,25 invece di 1,25.
Lo straordinario forfettizzato, cioè un importo fisso mensile a copertura di un numero di ore indicato nel contratto individuale, è lecito se non è inferiore a quanto il lavoratore riceverebbe con il calcolo ora per ora: la Cassazione lo ammette a condizione che sia verificabile e che le ore effettive non superino quelle forfettizzate. Per questo conviene confrontare ogni mese il foglio presenze con le ore coperte dal forfait.
Il riposo compensativo può sostituire la maggiorazione solo dove il CCNL lo prevede (art. 5, c. 5): il riposo compensa l’ora lavorata, la maggiorazione il disagio, e in molti contratti si cumulano.
Casi particolari
- Part-time. Le ore oltre l’orario ridotto ma entro le 40 sono lavoro supplementare, maggiorato del 15 % (art. 6 D.Lgs. 81/2015) salvo diversa misura del CCNL ed entro il 25 % dell’orario settimanale concordato; oltre le 40 ore scatta lo straordinario con le sue maggiorazioni. Le clausole elastiche hanno maggiorazioni proprie.
- Turnisti. Nei contratti a turni la maggiorazione del notturno ordinario (15–20 %) è diversa da quella dello straordinario notturno (40–50 %), e il lavoro nel giorno di riposo è festivo anche se cade in un giorno feriale.
- Apprendisti e tempo determinato. Stesse maggiorazioni dei colleghi di pari livello; lo straordinario non può essere escluso per contratto.
- Lavoro domestico. Il CCNL colf e badanti prevede 25 % per lo straordinario diurno, 50 % dalle 22 alle 6 e 60 % nei festivi, sulla paga oraria.
- Dirigenti e quadri. I dirigenti sono esclusi (art. 17, c. 5); i quadri hanno diritto allo straordinario salvo forfettizzazione prevista dal CCNL.
- Tassazione. Lo straordinario è reddito da lavoro dipendente ordinario. La legge di bilancio 2025 ha introdotto un’imposta sostitutiva del 5 % sulle maggiorazioni notturne e festive nel turismo e nei pubblici esercizi, entro un reddito di 40 000 €; verifica la proroga per l’anno in corso.
Controllare la busta paga
Sul cedolino lo straordinario compare con il numero di ore e la percentuale accanto alla voce: «straordinario 25 %», «straord. festivo 55 %». Ore × paga oraria del livello × (1 + percentuale) deve corrispondere all’importo; se la paga oraria usata è più bassa di stipendio ÷ divisore, è stato escluso qualche elemento fisso e vale la pena chiedere la base di calcolo. Se le ore sono meno di quelle svolte, servono le prove: il foglio presenze dell’azienda, che per l’art. 39 del D.L. 112/2008 deve riportare lo straordinario a parte, e il proprio foglio presenze conservato mese per mese. I crediti si prescrivono in cinque anni dalla maturazione.
Domande frequenti
Qual è la maggiorazione minima per gli straordinari?
La legge non ne fissa una: l’art. 5 del D.Lgs. 66/2003 rinvia ai contratti collettivi. Le percentuali più basse nei CCNL diffusi sono il 10 % di alcuni contratti artigiani e il 15 % del commercio e degli studi professionali per lo straordinario feriale diurno; la giurisprudenza, in assenza di contratto, applica per analogia il CCNL del settore più vicino.
Quanto si paga un’ora di straordinario con 10 € di paga oraria?
11,50 € con il 15 % del Terziario, 12,50 € con il 25 % dei metalmeccanici, 13,00 € con il 30 % del turismo, 15,00 € con il 50 % dello straordinario notturno. Le percentuali si applicano alla paga oraria del livello, che è lo stipendio mensile diviso il divisore del contratto.
Straordinario notturno e festivo si sommano?
No. I CCNL prevedono una percentuale unica per ogni combinazione: nei metalmeccanici lo straordinario notturno è al 50 %, il festivo al 55 % e il festivo notturno al 75 %, non 50 + 55. Si applica la voce che descrive esattamente l’ora lavorata.
Quante ore di straordinario si possono fare al massimo?
250 l’anno in assenza di diversa previsione del CCNL, e in ogni caso entro una media di 48 ore settimanali, straordinario incluso, calcolata su quattro mesi. Molti contratti fissano limiti più bassi, 200 o 180 ore, e un tetto giornaliero di 2 ore.
Posso rifiutare lo straordinario?
Se il CCNL lo disciplina, il datore di lavoro può richiederlo nei limiti contrattuali e il rifiuto senza giustificato motivo può essere sanzionato disciplinarmente. Se il contratto collettivo non lo regola, lo straordinario richiede il consenso del lavoratore (art. 5, c. 3). Restano sempre i limiti di orario e i riposi.
Come funziona la banca ore?
Le ore oltre l’orario si accantonano e si recuperano come permessi retribuiti entro il termine fissato dal CCNL; nel mese viene pagata di norma solo la maggiorazione. Le ore non recuperate entro il termine vanno pagate per intero. È un’alternativa prevista dall’art. 5, comma 5, solo dove il contratto la introduce.
Lo straordinario è obbligatorio per il part-time?
Nel part-time le ore oltre l’orario concordato sono lavoro supplementare, che il datore di lavoro può chiedere entro il 25 % delle ore settimanali con una maggiorazione del 15 % se il CCNL non dispone diversamente; il lavoratore può rifiutare per esigenze di cura, salute o altro lavoro. Lo straordinario vero e proprio inizia oltre le 40 ore.
Gli straordinari vengono tassati di più?
No, sono tassati come la retribuzione ordinaria. Un mese con molte ore può subire una ritenuta più alta per effetto delle aliquote progressive, ma il conguaglio di fine anno riporta tutto all’imposta dovuta sul reddito complessivo. Esistono agevolazioni limitate a settori specifici, per esempio il 5 % sulle maggiorazioni notturne e festive nel turismo.
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